(Pubblicata nel 2o suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 13 del 29 marzo 2000) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. Le trattenute di cui all'art. 2 e le misure dell'assegno vitalizio di cui all'art. 6 della legge regionale 1o marzo 1995, n. 27 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei consiglieri regionali), nonche' l'ammontare dell'indennita' di fine mandato di cui all'art. 20 della legge regionale 23 gennaio 1984, n. 9 (Norme sulla previdenza e l'indennita' di fine mandato dei consiglieri regionali del Piemonte) e successive modifiche sono computate sull'indennita' di carica spettante ai consiglieri regionali ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10 (Determinazione delle indennita' spettanti ai membri del consiglio e della giunta regionale) e successive modificazioni.