(Pubblicata nel 2o suppl. ord. al Bollettino ufficiale
           della Regione Piemonte n. 13 del 29 marzo 2000)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
    1.  Le  trattenute  di  cui  all'art.  2 e le misure dell'assegno
vitalizio  di  cui all'art. 6 della legge regionale 1o marzo 1995, n.
27   (Disposizioni   in   materia  di  trattamento  indennitario  dei
consiglieri  regionali),  nonche' l'ammontare dell'indennita' di fine
mandato  di cui all'art. 20 della legge regionale 23 gennaio 1984, n.
9  (Norme  sulla  previdenza  e  l'indennita'  di  fine  mandato  dei
consiglieri  regionali  del  Piemonte)  e  successive  modifiche sono
computate   sull'indennita'   di   carica  spettante  ai  consiglieri
regionali  ai  sensi  dell'art.  1,  comma  1,  della legge regionale
13 ottobre  1972, n. 10 (Determinazione delle indennita' spettanti ai
membri   del   consiglio  e  della  giunta  regionale)  e  successive
modificazioni.